Albo Ingegneri Pisa N. 3202
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Con la Legge finanziaria n.232 del 2016 è stato prorogato al 31/12/2017 il termine per usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e 65% sulle spese sostenute rispettivamente per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche degli immobili esistenti.
Sono state aggiunte alcune interessanti novità: detrazione fino al 75% per interventi sulle parti comuni condominiali (fino al 31/12/2021) e la possibilità per i soggetti che si trovano nella c.d. “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori (si attendono ancora le modalità attuative), e l'estensione della detrazione del 65% alle spese per l’acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda (domotica).
Innanzitutto occorre ricordare che la detrazione del 50% spetta solo per lavori di ristrutturazione in immobili residenziali. Restano quindi escluse le ditte e gli immobili produttivi che potranno avere accesso solo alla detrazione del 65% per gli interventi di efficientamento energetico. Il 50% viene riconosciuto su un massimale di spesa di 96.000 euro iva inclusa per cui l’ammontare massimo della detrazione è di 48.000 euro in 10 rate annuali (max 4.800 euro di detrazione all'anno).
Attenzione! Poiché la detrazione spetta solo per lavori di manutenzione straordinaria o più complessi (v. definizioni su DPR 380/01) è necessario presentare in Comune almeno una comunicazione di inizio lavori corredata da asseverazione di un tecnico abilitato (CILA): le “comunicazioni di inizio attività edilizia libera” (CIL) senza la relazione asseverante a firma del tecnico professionista sono possibili solo per interventi di “manutenzione ordinaria” e pertanto non possono fruire della detrazione fiscale (ad eccezione di interventi su parti comuni condominiali).
La detrazione del 65% è invece fruibile indifferentemente da privati e imprese, per immobili di qualsiasi categoria catastale, e riguarda specifiche categorie di interventi che hanno effetto sull’efficienza energetica dell’edificio. I massimali di spesa sono variabili in base alla tipologia di intervento e l’ammontare massimo della detrazione va da 30.000 euro (impianti termici) a 60.000 (impianti solari / sostituzione infissi) fino a 100.000 euro (interventi più rilevanti sull’intero immobile), sempre su un periodo di 10 anni.
Con il 50% sono agevolabili praticamente tutte le tipologie di spese riconducibili all’intervento di ristrutturazione, anche quelle che non hanno effetto sull’efficienza energetica dell’immobile (come rubinetterie, sanitari, rivestimenti, finiture…).
Sono inoltre agevolabili le spese per l’installazione di termocamini, caldaie a legna, condizionatori, senza particolari requisiti prestazionali (salvo il minimo di legge).
Sempre con il 50% possono essere agevolati interventi di installazione di impianti fotovoltaici a servizio dell’abitazione. Sono inoltre agevolabili anche le spese per mobili e grandi elettrodomestici (a basso consumo) purché destinati all’immobile in ristrutturazione per un massimale di spesa di 10.000 euro.
Con il 65% sono agevolabili in particolare le spese per:
Per poter richiedere la detrazione del 50% è necessario presentare una pratica edilizia in Comune a firma di tecnico abilitato prima dell’inizio dei lavori.
Per poter richiedere la detrazione del 65% è necessario l’invio di una pratica all’Enea e in generale l’asseverazione dell’intervento a firma di un tecnico che verifichi la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti.
Per entrambe le agevolazioni è necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario (da richiedere esplicitamente alla propria banca).
La documentazione raccolta, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, andrà poi consegnata al proprio consulente fiscale/caaf entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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