Attestato di Prestazione Energetica A.P.E.

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Il servizio inlcude:

  • Sopralluogo
  • Redazione dell' A.P.E. in 24/48 H
  • Consegna dell' A.P.E. in doppia copia
  • Deposito presso ente comunale
  • Deposito presso archivio Regionale
  • Il pagamento avviene alla consegna

L'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) è aggiornato alle nuove "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto 26 giugno 2015)" che sostituiscono il D.M. 26 giugno 2009, in attuazione alla Legge 90/2013).

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Certificazione energetica: quando è necessaria

I casi in cui bisogna affidare l'incarico di redigere un APE (Attestato di Prestazione Energetica) non più ACE (Attestato di Certificazione Energetica) sono diversi e spesso poco chiari perchè oggetto di numerose modifiche normative negli ultimi anni. Elenchiamo di seguito i casi in cui è necessario ed obbligatorio redigere un APE (aggiornamentoGiugno 2013 decreto 63/2013):

  1. Vendite di edifici o singole unità immobiliari.
  2. Affitto di edifici o singole unità immobiliari.
  3. Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica).
  4. Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori .
  5. Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio.
  6. Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
  7. Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici

L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la classe energetica dell'immobile. Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall'APE (attestato di prestazione energetica).

1-Vendite (in generale traferimenti a titolo oneroso: permuta, usufrutto, assegnazione alloggi, etc) E' obbligatorio dotare l' unità immobiliare dell'APE prima del trasferimento a titolo oneroso (es. rogito). Prima della vendita dell'immobile, sin dal momento della trattativa, il proprietario deve far redigere l'Attestato e mostrarlo all'acquirente. Successivamente, dopo il passaggio di proprietà andrà consegnato al nuovo proprietario. Nel contratto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica.

1-Vendite (in generale traferimenti a titolo oneroso: permuta, usufrutto, assegnazione alloggi, etc) E' obbligatorio dotare l' unità immobiliare dell'APE prima del trasferimento a titolo oneroso (es. rogito). Prima della vendita dell'immobile, sin dal momento della trattativa, il proprietario deve far redigere l'Attestato e mostrarlo all'acquirente. Successivamente, dopo il passaggio di proprietà andrà consegnato al nuovo proprietario. Nel contratto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica.

2-Affitto di unità immobiliari

Come in caso di vendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l'attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo dopo aver affittato l'immobile. Nel contratto di locazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica .

3 - Annunci di vendita di unità immobiliari

Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d'informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell'involucro e la classe energetica corrispondente.

4-Nuova Costruzione

Al termine della costruzione, a cura del costruttore, va realizzato l'APE da un certificatore estraneo alle fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio. L' Attestato è un documento necessario alla richiesta del certificato di agibilità.

5-Ristrutturazione importante

l'APE va realizzato in seguito ad interventi di ristrutturazione degli involucri (pareti esterne, tetti e finestre) che interessano una superficie maggiore del 25% del totale.

6-Edifici pubblici ed aperti al pubblico

In edifici pubblici ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 500mq bisogna realizzare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) entro il 5 Ottobre 2013 (120 giorni dall'entrata in vigore del Decreto 63/2013). Dal 9 Luglio 2015 la soglia è diminuita a 250 mq. La norma prevede che l'attestato venga affisso all'ingresso dell'edificio. Anche le scuole, entro i limiti prima descritti, devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica (APE).

7-Contratti di gestione del clima in edifici pubblici

In caso di nuovi contratti o rinnovi di gestione di impianti climatici in edifici pubblici bisogna dotare l'immobile di attestato di prestazione energetica.

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